L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico.
In generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario dell’impianto.
Vi sono però le seguenti situazioni particolari:
- Nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino
- Nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio
- Nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è Il proprietario o l’amministratore delegato
Queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. Generalmente si tratta di un tecnico di una impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Il terzo responsabile:
- Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto
- Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica
- Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto
- Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza
La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo